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Ordinanza MPI 16.12.1996, n. 749

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Art. 5 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297/94, presso Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

1. Le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo da effettuarsi presso Enti ed Associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'Albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di 100 unità.

2. E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'Albo degli Enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'Albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'Albo provvisorio. L'iscrizione all'Albo presuppone che l'Ente o Associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti minimi richiesti dal suddetto articolo 1/16.

3. Le richieste di utilizzazione possono essere inoltrate solo per docenti che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. In via subordinata, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti di cui al comma. 1, può essere presa in considerazione agli stessi effetti la frequenza dei corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti frequentati presso istituzioni universitarie. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione di un apposito attestato.

4. Le richieste d

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