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D.M. Interno 17.12.1996

Modalità per la definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento dai comuni alle province, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento destinati ad uso scolastico. (G.U. 30.12.1996, n. 304)

Art. 4 -

1. Le spese per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza in via di esecuzione e non ultimati alla data del 1° gennaio 1997 a cui sono soggetti gli immobili destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che vengono trasferiti in uso gratuito dai comuni alle province sono a carico degli enti proprietari. Gli ulteriori interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme di sicurezza dei predetti immobili non iniziati né in corso di ultimazione alla data del 1° gennaio 1997 sono a totale carico degli enti titolari del diritto di uso gratuito.

2. Le spese per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza in via di esecuzione e non ultimati a cui sono soggetti gli immobili destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che vengono trasferiti in proprietà sono ripartiti tra gli enti interessati sulla base del contratto che viene stipulato ai fini del predetto trasferimento di proprietà. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza siano assistiti da finanziamento vincolato per legge quest'ultimo deve essere trasferito al nuovo soggetto proprietario per la parte non utilizzata in fase di liquidazione. A tale fine gli enti interessati entro dieci giorni dalla stipula del contratto devono dare notizia dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al soggetto finanziatore.

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