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Circolare MPI 30.12.1996, n. 783

Applicazione dell'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei conservatori di musica e nelle accademie.

Con circolare n. 497, dell'8 agosto 1996 , sono state diramate le istruzioni per l'applicazione della norma indicata in oggetto da parte delle istituzioni scolastiche artistiche ed educative a decorrere dall'1 settembre 1996.

La disposizione di cui trattasi, necessariamente adattata alle diverse decorrenze degli anni accademici nei quali si articolano le attività didattiche, trova applicazione anche da parte delle istituzioni di cui all'oggetto. Ne consegue che i contratti di lavoro da stipulare trovano decorrenza iniziale all'1 novembre di ogni anno accademico e scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre dell'anno successivo per le supplenze annuali; limitatamente all'Accademia Nazionale di Danza le decorrenze iniziali e finali sono fissate all'1 ottobre e al 30 settembre dell'anno successivo. Invece i contratti per le supplenze temporanee trovano scadenza al termine delle lezioni e dell'effettivo espletamento degli adempimenti connessi con le attività didattiche da attuarsi entro il 31 luglio e dall'1 settembre secondo quanto previsto dal calendario scolastico, ovviamente in relazione alle diverse tipologie delle prestazioni e dell'insegnamento.

In base all'art. 272 del D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e alle Ordinanze Ministeriali n. 453, n. 454 e n. 455, del 2 agosto 1996, la competenza a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, sia per le supplenze annuali che per le supplenze temporanee, è affidata ai Direttori dei conservatori e delle accademie.

Considerato che nella dizione "supplenze temporanee" riportata nelle citate Ordinanze suono comprese anche quelle di breve durata (supplenze brevi e saltuarie), si precisa, ad ogni buon fine, che vengono trasferite alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze ai pagamenti a mezzo ruoli di spesa fissa solo per i supplenti annuali e per i supplenti temporanei fino al

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