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Circolare MPI 08.08.1996, n. 497

Applicazione dell'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

La disposizione in oggetto prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del tesoro, dal 1° settembre 1996, della competenza ad ordinare il pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei nominati fino al termine delle attività didattiche. Per motivi di stretta connessione tecnico-giuridico-contabile, in tale accezione si intendono, ovviamente, compresi anche i supplenti per posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

A differenza del precedente trasferimento di competenze avvenuto a decorrere dal 1° settembre 1995, che riguardava esclusivamente il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le nuove competenze degli Uffici periferici del tesoro riguardano personale che viene assunto al massimo per un anno scolastico, anche se, nel caso dei docenti di religione, esiste un rinnovo automatico dell'incarico annuale che può cessare, come è noto, solo per il venir meno del posto di insegnamento ovvero per revoca dell'idoneità da parte della competente autorità ecclesiastica.

Restano tassativamente esclusi dal trasferimento di cui trattasi tutti i supplenti da nominare per sostituzioni saltuarie o di breve durata che, in applicazione dell'art. 4, comma 19, della legge 537/1993, saranno amministrati dai Capi di istituto e dai Consigli di circolo e di istituto con gestione finanziaria ricondotta ai bilanci di tutte le istituzioni scolastiche, artistiche ed educative.

In ordine alla formalizzazione degli atti dai quali scaturirà l'apertura della partita di spesa fissa presso le competenti Direzioni provinciali del tesoro, si richiamano le prime disposizioni impartite da questo Ministero con la C.M. 316, del 4 ottobre 1995, sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola stipulato il 4 agosto 1995, e sul contratto individuale di lavoro per il personale supplente.

Al contratto medesimo, stipulato secondo lo sche

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