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Accordo 11.12.1996

Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. (G.U. 31.12.1996, n. 305)

Art. 7 - Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia

1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.

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