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Accordo 11.12.1996

Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. (G.U. 31.12.1996, n. 305)

Art. 6 - Mobilità e trasferimento

1. Gli accordi che, per le operazioni di mobilità, sono previsti dagli artt. 37, 48 e 55, del CCNL, sono definiti, per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all'art. 2 del presente accordo.

2. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti, per i capi d'istituto e per il personale docente, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale via abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo aver effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda.

3. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all'art. 2.

5. Per il personale assegnato alle scuole eur

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