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Accordo 11.12.1996

Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. (G.U. 31.12.1996, n. 305)

Art. 11 - Disapplicazioni

1. L'elencazioni delle disposizioni di legge e di regolamento - recata dall'art. 82 del CCNL - divenute inapplicabili, in quanto in contrasto con il contratto stesso e con i conseguenti accordi decentrati è integrata, per il suo adattamento al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dall'indicazione delle seguenti norme:

- con riferimento all'art. 3 (forme di partecipazione): art. 639, comma 1, del T.U. 297 del 1994 nella parte in cui fa riferimento alle osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali;

- con riferimento all'art. 4 (ferie): art. 658, comma 4, del T.U. 297 del 1994, limitatamente alla determinazione del numero dei giorni di congedo ordinario cui è riferito il mantenimento dell'assegno di sede, che va determinato sulla base della durata delle ferie come risulta dal medesimo art. 4; art. 656, comma 2, del medesimo T.U.;

- con riferimento all'art. 5 (procedure di destinazione all'estero), comma 1: art. 640, comma 1, alle parole: "... che abbia superato il periodo straordinario o di prova nel ruolo di appartenenza ...";

- con riferimento all'art. 5 (procedure di destinazione all'estero), comma 3: art. 640, comma 7, limitatamente alle parole: "100 punti, di cui ..." e "... 20 per titoli professionali e culturali" ed art. 640, commi 9 e 10;

- con riferimento all'art. 8 (restituzione ai ruoli metropolitani in caso di malattie o assenze): art. 671 del T.U. 297 del 1994, secondo periodo del comma 1;

- con riferimento all'art. 10 (restituzione ai ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari): art. 675, comma 4.

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