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Accordo 11.12.1996

Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. (G.U. 31.12.1996, n. 305)

Art. 10 - Norme finali

1. Al consiglio di circolo o di istituto si sostituisce il capo di istituto in tutti i compiti che il CCNL riferisce alla competenza del predetto organo collegiale, e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti alla quale si provvede, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del predetto contratto.

2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al provveditorato agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente accordo, come riferimenti al livello della circoscrizione consolare, all'ufficio consolare od al console.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente accordo, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero si applica, quando la fattispecie regolata sussista, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.

4. Ai fini della progressione professionale sono utili anche le attività di formazione appositamente svolte per il predetto personale.

5. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il contratto collettivo nazionale di lavoro attribuisce alla competenza del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

6. I riferimenti che il CCNL, fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui

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