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Direttiva MPI 03.04.1996, n. 133

Gestione locali studenti per iniziative complementari e integrative.

Titolo II - Organizzazione e gestione

Art. 10 -

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività.

2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il Capo d'istituto assicura che esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza.

3. Il Capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti nell'impiego.

4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio di circolo o d'istituto.

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