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D.M. Pubblica istruzione 02.08.1996, n. 457

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1994, n. 231, relativo ai corsi di riconversione professionale del personale docente (registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1996). (G.U. 25.10.1996, n. 251)

Art. 7 - Verifiche finali dei corsi di riconversione - Nomina delle commissioni giudicatrici

1. La verifica finale dei corsi di riconversione aventi valore abilitante è effettuata da una commissione nominata dal Provveditore agli Studi della provincia ove è ubicato il corso ed è costituita:

- nei corsi di livello provinciale regionale le funzioni di presidente sono svolte dal coordinatore di uno dei corsi di riconversione attivati nella provincia o in provincia vincitore, qualora nella provincia interessata sia stato attivato un solo corso;

- nei corsi di livello interregionale e nazionale le funzioni di presidente sono svolte da un ispettore tecnico designato dal competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione;

- dai docenti formatori del corso con funzione di componenti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante uno dei docenti componente la commissione, a ciò designato dal presidente.

2. Non può svolgere le funzioni di presidente il coordinatore del medesimo corso.

3. La traccia relativa alla prova scritta ed il tempo assegnato per il suo svolgimento, da contenere nel limite massimo di otto ore, sono stabiliti dalla commissione nel giorno stesso della prova e prima dell'inizio della stessa.

4. Le commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove della verifica finale dispongono di ottanta punti, di cui quaranta per la prova scritta e quaranta per la prova orale. Il voto, espresso in quarentesimi per ciascuna delle prove, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun componente la commissione giudicatrice. Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

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