D.M. Pubblica istruzione 02.08.1996, n. 457
1. Le attività di riconversione del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado sono finalizzate a rendere possibile una maggiore mobilità professionale del predetto personale all'interno del comparto scuola.
2. Le attività di riconversione professionale, programmate e organizzate dalle Autorità scolastiche indicate nei successivi articoli, sono destinate:
a) ai docenti che, appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazioni di esubero in ambito provinciale, siano utilizzati anche d'ufficio, a norma dell'art. 479 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, in scuole e istituti dello stesso o di altro ordine e grado per classe di concorso diversa da quella di titolarità e successivamente, in relazione alle possibilità eventualmente offerte dalle modalità organizzative dei corsi, scelte dall'Amministrazione, e al numero degli aspiranti sovrannumerari e utilizzati, ai docenti di ruolo che, pur appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazione di esubero in ambito provinciale non siano utilizzati in altri insegnamenti;
b) ai docenti appartenenti a classi di concorso che, per effetto della ridefinizione della loro tipologia ai sensi dell'art. 405 del Decreto Leg.vo n. 297/1994, siano state oggetto di modifiche e/o di revisione dei relativi insegnamenti.
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