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Circolare MPI 12.08.1996, n. 500

Parere n. 361/1996 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato, concernente l'applicabilità nei confronti dei pubblici dipendenti, mutilati ed invalidi per servizio, degli articoli 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 e problematiche connesse.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del parere n. 361/1996 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato nella adunanza del 6 maggio 1996, concernente l'applicabilità dei benefici di cui agli articoli 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922 e problematiche connesse, inviato allo scrivente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con nota n. 2680/96/4.2.55 del 12 luglio 1996.

Con il suddetto parere la Commissione speciale pubblico impiego ha espresso l'avviso che i benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922; n. 1290 per i mutilati ed invalidi di guerra, sono applicabili anche ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio: ciò in base alla equiparazione di questi ultimi, ai mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 giugno 1950, n. 539.

Tali benefici - a parere della Commissione speciale pubblico impiego - vanno attribuiti a prescindere dalla avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, essendo sufficiente che gli interessati abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, con "ascrivibilità" a categoria di pensione.

 

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