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Parere Consiglio di Stato 06.05.1996

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Riferisce l'Amministrazione di aver consultato l'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di porre a carico del bilancio di un Istituto professionale di Stato gli oneri per la difesa, prestata da liberi professionisti, in favore del preside e del coordinatore amministrativo di tale Istituto, indagati per il reato di cui all'art. 323, c.p., in un procedimento definito con archiviazione da parte del G.I.P., su conforme richiesta del P.M.

La richiesta di parere veniva posta in correlazione alla circostanza che i due interessati erano stati oggetto di indagine per atti commessi in servizio e per causa di servizio e che i medesimi non potevano godere del gratuito patrocinio né, stante la natura del reato, della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Nel manifestare la propria propensione per una soluzione in senso affermativo del problema in questione, il Ministero prospettava, tra l'altro, che l'onere del rimborso potesse venire posto a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Con la nota del 19 marzo 1994, l'Avvocatura generale dello Stato ha anzitutto espresso parere negativo per quanto concerne l'ipotesi di un accollo dell'onere stesso al Ministero di grazia e giustizia, se non nelle ipotesi in cui sussista una responsabilità, giuridicamente apprezzabile sotto il profilo risarcitorio, dei magistrati procedenti.

L'Avvocatura ha altresì espresso parere negativo in ordine alla eventualità di porre a carico del bilancio dell'Amministrazione le spese processuali dei dipendenti indagati, sottolineando in particolare il principio della personalità della responsabilità penale, posto dall'art. 27 della Costituzione, e facendo salve solo le ipotesi in cui disposizioni di legge o di contrattazione collettiva prevedano detta assunzione di spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione, allorché l'indagato o l'imputato vengano definitivamente prosciolti da ogni addebito penale.

L'Avvocatura, infine ha ritenuto di

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