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Decreto legge 28.06.1995, n. 253

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero. (G.U. 29.06.1995, n. 150)

Art. 3 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1 pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziano 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni

2. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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