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Decreto legge 28.06.1995, n. 253

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero. (G.U. 29.06.1995, n. 150)

Art. 2 - Interventi didattici ed educativi

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ivi compresi quelli all'estero, attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1. per l'anno scolastico 1994 1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del ministro della Pubblica Istruzione e con disposizioni del Ministero degli affari esteri per i necessari adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

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