Legge 12.04.1995, n. 116
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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