Legge 12.04.1995, n. 116
Allegato - Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione
La Repubblica italiana, richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881,
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), richiamandosi alla parola dell'Evangelo da cui discendono, al fine della presente intesa, i seguenti princìpi:
1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;
3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto dell'ordinamento costituzionale dello Stato;
considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non è idonea a regolare i reciproci rapporti, riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione della presente intesa sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli enti, istituzioni, a
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