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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Seconda

Titolo I - Trattamento economico 116

Capo II - La retribuzione accessoria

Art. 72 - Fondo di istituto

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia le indennità di cui all'art. 73, sia i compensi per il personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.

2. Nell'ambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attività del personale, sono individuati gli incarichi e le attività, da finanziare con le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi.

L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti.

Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto.

Sulla base dell'informazione, qualora si verifichino difformità rispetto

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