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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Seconda

Titolo I - Trattamento economico 114

Capo II - La retribuzione accessoria

Art. 71 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive 115

1. Allo scopo di arricchire e qualificare l'offerta formativa del sistema scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero della P.I., un Fondo alimentato:

- dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;

- dagli stanziamenti per lavoro straordinario;

- dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;

- dall'importo di L. 220 miliardi annue, stabilito dal presente contratto.

2. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:

a) a livello di Ministero della P.I. è attribuito il 2% del Fondo, per l'attivazione di progetti di interesse nazionale, per l'assegnazione diretta al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali

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