Ordinanza MPI 05.11.1994, n. 307
L'esonero dagli obblighi di servizio, per il periodo di svolgimento dei concorsi, è disposto unicamente nei confronti dei presidenti e dei membri delle commissioni giudicatrici che non abbiano dichiarato di rinunciare all'esonero stesso.
Non è dato alcun compenso al personale in attività di servizio che non abbia rinunciato all'esonero, ai sensi dell'art. 404, comma 15, del citato decreto legislativo 297 del 16.4.1994.
Nel caso di rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio spettano al Presidente, ai componenti le commissioni giudicatrici nonché al segretario i compensi previsti dall'art. 404, comma 15, del T.U. di cui al D.Leg.vo 297 del 16.4.1994 con le riduzioni, in caso di ritardi, dimissioni o decadenze, previste dal comma 15 del citato art. 404.
Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.