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Ordinanza MPI 05.11.1994, n. 307

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 15.12.1994, n. 292)

Art. 6 - Nomina e sostituzione delle commissioni giudicatrici.

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi del precedente art. 1, sono nominate, ai sensi dell'art. 404, comma 2, del citato T.U. di cui al D.Leg.vo 297 del 16.4.1994:

a) dai Sovrintendenti scolastici regionali, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede regionale:

b) dai Provveditori agli studi, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale;

c) dal Sovrintendente scolastico di Trento, dal Sovrintendente scolastico e dagli Intendenti scolastici della provincia di Bolzano per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale.

Alla sostituzione del presidente e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 417.

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi. A tal fine sarà effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per effettuare la quale si attingerà nell'elenco rispettando l'ordine di sorteggio

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