D.P.C.M. 19.03.1994, n. 281
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione. (G.U. 11.05.1994, n. 108)
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa, sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano.
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