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D.P.C.M. 19.03.1994, n. 281

Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione. (G.U. 11.05.1994, n. 108)

Art. 4 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale

1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese oralmente dall'interessato, al funzionario competente a ricevere la dichiarazione, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Il funzionario cura la trascrizione della dichiarazione e provvede alla autenticazione delle firme dei testimoni apposte in calce alla medesima.

2. Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta a una causa transitoria, di breve durata non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 3, e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e la documentazione.

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