D.P.C.M. 19.03.1994, n. 281
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione. (G.U. 11.05.1994, n. 108)
1. È fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse, alle quali le iscrizioni si riferiscono.
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