D.P.C.M. 19.03.1994, n. 281
1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti o qualità, indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:
a) l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio;
b) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;
c) la qualità di legale rappresentante di società commerciali;
d) l'assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;
e) l'assenza di condanne per determinati reati;
f) l'assenza di comunicazione di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
g) l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
h) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;
i) lo stato di disoccupazione;
l) la qualità di invalido e il tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione negli elenchi degli invalidi.
3. L'autenticazione della dichiarazione
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