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D.P.C.M. 19.03.1994, n. 281

Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione. (G.U. 11.05.1994, n. 108)

Art. 1 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di fatti stati e qualità personali

1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti o qualità, indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:

a) l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio;

b) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;

c) la qualità di legale rappresentante di società commerciali;

d) l'assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

e) l'assenza di condanne per determinati reati;

f) l'assenza di comunicazione di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

g) l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

h) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;

i) lo stato di disoccupazione;

l) la qualità di invalido e il tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione negli elenchi degli invalidi.

3. L'autenticazione della dichiarazione

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