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D.P.R. 25.01.1994, n. 130

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. (G.U. 26.02.1994, n. 47)

Art. 4 - Presentazione successiva della documentazione richiesta

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

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