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D.P.R. 25.01.1994, n. 130

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. (G.U. 26.02.1994, n. 47)

Art. 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.(comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127)

2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

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