Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371
TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi
1. I Provveditori agli Studi ricompilano per il secondo e terzo anno del triennio di validità le graduatorie provinciali relative a insegnamenti impartiti in scuole ed istituti della propria provincia ed esaurite nel corso del conferimento delle nomine di supplenza in ciascun anno scolastico precedente ovvero non compilate per mancanza di domande di inclusione (29).
2. Ai fini della individuazione delle graduatorie esaurite i provveditori agli studi forniscono al Sistema Informativo Centrale, secondo le istruzioni appositamente diramate, i dati concernenti le graduatorie esaurite nella propria provincia.
3. L'elenco delle graduatorie da ricompilare in tutte le province viene trasmesso a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale attraverso il Sistema Informativo Centrale ed è affisso all'albo di ciascun Ufficio entro il 15 marzo dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le graduatorie da ricompilare.
4. Nell'ipotesi in cui vengano istituiti nella provincia indirizzi specializzati che importino l'attivazione di nuovi insegnamenti per i quali non siano state compilate, nel primo e secondo anno del triennio di validità, graduatorie provinciali il provveditore agli studi interessato - ricevuta l'autorizzazione al funzionamento della nuova specializzazione - provvede a dare comunicazione a tutti gli altri provveditori agli studi dei nuovi insegnamenti attivati, indicando le relative classi di concorso. La predetta comunicazione deve essere affissa all'albo di ciascun Ufficio scolastico per consentire a tutti gli aspiranti interessati la presentazione della domanda di inclusione nella relativa grad
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