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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 12 - Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 20 maggio.

2. Le graduatorie provvisorie debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio; delle qualifiche preferenziali o che diano diritto a riserva, a precedenza, a priorità nella scelta della sede.

3. Le graduatorie predette resteranno affisse fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione in carta libera al Provveditore agli Studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla nomina.

5. Dopo la decisione dei ricorsi in opposizione il Provveditore agli Studi procede alle eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie eventualmente modificate, nonché l'elenco per il sostegno di cui all'art. 5, entro il 10 luglio. Le graduatorie medesime rimarranno affisse fino al 31 dicembre successivo.

6. Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti aventi carattere di definitività, non sono impugnabili in via gerarchica.

7. È consentita, tuttavia, la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive; qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, le graduatorie così rettificate debbono essere nuovamente pubblicate.

8. La correzione di errori materiali effettuata dopo il conferimento del

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