D.P.R. 20.04.1994, n. 349
Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento di ufficio.
2. L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda.
3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente generale ovvero al dirigente e tal fine delegato.
4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 8 fanno parte altresì dirigenti generali e dirigenti superiori medici della Polizia di Stato.
5. All'articolo 166, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole "ufficiale medico", sono aggiunte le seguente parole: "o un funzionario medico della Polizia di Stato".
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