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D.P.R. 20.04.1994, n. 349

Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo. (G.U. 08.06.1994, n. 132 - S.O.)

Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo

Art. 8 - Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie

1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.

2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, valuta se l'infermità o la lesione dipendenti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge.

3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne sono specificati i motivi.

4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente.

5. Il parere non è vincolante ai fini della decisione finale. L'amministrazione e tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene.

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