D.P.R. 20.04.1994, n. 349
Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è assegnato.
2. La Commissione è composta di due ufficiali medici e di un esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino particolare infermità o lesioni, può essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, un medico specialista.
3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita, al termine della quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale, oltre che le generalità dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrità fisica, devono risultare:
a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al comma 1;
b) elementi circa la tempestività dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
c) il voto consultivo espresso dal medico specialista.
4. Il verbale è trasmesso all'amministrazione richiedente entro venticinque giorni dalla visita collegiale.
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