D.P.R. 20.04.1994, n. 349
Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze relative all'infermità o lesione e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta la documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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