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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

Art. 676 - Norma di abrogazione 938

1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.

938

La Corte costituzionale, con ord. 13-15 dicembre 2004, n. 389, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del Testo Unico, come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e dell'art. 676, questione sollevata con riferimento all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche ed al principio di laicità dello Stato, in relazione agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

La formula di abrogazione presente nell'articolo 676 corrisponde a quella indicata dal Consiglio di Stato (parere Adunanza Generale del 17 marzo 1994), in analogia a quanto avvenuto per altri provvedimenti del medesimo tipo (es. d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 in materia di interventi nel Mezzogiorno) e tiene conto della natura giuridica del Testo Unico, la quale non comporta la novazione delle norme in esso riprodotte e quindi l'abrogazione di quelle d

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