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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 675 - Sanzioni disciplinari 937

1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.

2. La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agl'istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640, comma 16.

3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.

4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.

5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

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