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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana 911

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

911

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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