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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo II - Situazioni particolari

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 656 - Norme applicabili al personale A.T.A. 910

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

910

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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