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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I - Destinazione all'estero

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 651 - Supplenze di insegnamento 903

1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.

2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorità consolare, relativamente a:

a) personale residente nel Paese ospite;

b) personale non residente nel Paese ospite.

3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento è disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b).

4. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa è equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se più favorevole,

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