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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I - Destinazione all'estero

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra 902

1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649.

2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso articolo 649.

902

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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