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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

Art. 607 - Ministro 842

1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.

842

Funzioni e responsabilità del Ministro quale organo di governo, in rapporto alle distinte funzioni e responsabilità dei dirigenti, trovano esplicitazione anche negli artt. 4 e 14 del d. lgs. 3.3.2001, n. 165.

Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dir

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