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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

Art. 606 - Attribuzioni dell'Amministrazione centrale

1. Nell'àmbito delle competenze di cui all'art. 605, spetta all'amministrazione centrale:

a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;

b) collaborare con le amministrazioni interessante all'ordinamento delle scuole all'estero;

c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;

d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia. 841

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Comma corretto con avviso pubblicato in G.U. 21.11.1994, n. 272.

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