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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 563 - Congedi straordinari e aspettative 777

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal direttore didattico o dal preside.

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Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.

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