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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 562 - Congedo ordinario 775

1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare 776

2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:

a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;

b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

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