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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo I - Aree funzionali - ruoli

Art. 542 - Rinvio alla contrattazione

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.

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