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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione V - Norma finale e di rinvio

Art. 541 - Norma finale e di rinvio

1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.

2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo 751 .

3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.

751

La dispensa dal servizio per inidoneità fisica dei docenti non di ruolo deve essere disposta mediante la procedura prevista dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (procedura ora regolata dagli artt.

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