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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione IV - Disciplina 743

Art. 535 - Sanzioni

1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;

6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

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In materia disciplinare occorre ora tener presenti le disposizioni dettate da: legge 4 marzo 2009, n. 15 ;

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