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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione III - Retribuzione ed assenze

Art. 534 - Organo competente

1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.

2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

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