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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione I - Supplenze

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 521 - Supplenze temporanee 730

1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche.

2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresì conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo 520.

3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.

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