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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione I - Supplenze

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 520 - Supplenze annuali 729

1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.

2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provinci

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