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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute 726

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in àmbito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

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